Descrizione estesa
Possono presentare domanda tutti i cittadini – uomini e donne – che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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cittadinanza Italiana;
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godimento diritti civili e politici;
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età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
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licenza di Scuola Media Inferiore per i Giudici di Corte d’ Assise;
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licenza di Scuola media Superiore per i Giudici di Corte d’ Assise d’ Appello.
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Legge 287/1951 e successive modificazioni.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
i magistrati;
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i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ ordine giudiziario;
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gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
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i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato mantiene i requisiti per svolgere l’incarico di giudice popolare di Corte d’Assise, quindi l’iscrizione ha carattere permanente e la domanda non deve essere rinnovata annualmente.
Gli albi vengono inviati dal Comune alla Corte d’ Appello che, dopo l’ approvazione, li rimanda al Comune per la pubblicazione.
Riferimenti normativi
Legge 10 Aprile 1951 n.287
Le domande (esclusivamente in formato PDF) devono essere inviate tramite mail/pec ai seguenti indirizzi allegando copia del documento di identità:
serramanna@comune.serramanna.ca.it
protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it