Che cosa è
Il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni indipendentemente dal loro obbligo di pubblicazione.
A seguito della riforma di cui al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, si distinguono:
- l'accesso civico "semplice" (art.5, comma 1, D.Lgs. 33/2013), che consente a chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione di documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa l'obbligatoria pubblicazione;
- l'accesso civico "generalizzato" (art.5, comma 2, D.Lgs. 33/2013), che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti (ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013) detenuti dalle P.A.