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Accesso civico

L'accesso civico a dati e documenti è regolato dagli articoli 5, 5-bis e 5-ter del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33

Che cosa è

Il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni indipendentemente dal loro obbligo di pubblicazione.

A seguito della riforma di cui al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, si distinguono:

  • l'accesso civico "semplice" (art.5, comma 1, D.Lgs. 33/2013), che consente a chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione di documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa l'obbligatoria pubblicazione;
  • l'accesso civico "generalizzato" (art.5, comma 2, D.Lgs. 33/2013), che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti (ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.33/2013) detenuti dalle P.A. 

Come esercitare il diritto

L'istanza di accesso civico può essere redatta in forma libera, non richiede motivazione e in essa sono identificati i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell'accesso.

A chi indirizzarla

  • all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (Accesso civico "generalizzato");
  • al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dr. Remo Ortu, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 33/2013 (Accesso civico "semplice").

Come trasmetterla

Ultima modifica: giovedì, 16 novembre 2023

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